Mercoledì, 12 Ottobre 2022 16:14

CAM:OBBLIGHI COGENTI PER LE STAZIONI APPALTANTI

CAM:OBBLIGHI COGENTI PER LE STAZIONI APPALTANTI

I criteri ambientali minimi nelle gare d’appalto: obblighi cogenti per le
Stazioni Appaltanti già a partire dalla stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.


a cura della Redazione


La corretta lettura ed applicazione degli articoli 34 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e dell‟articolo 1, commi 1126 e 1127, della L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) comportano che i criteri minimi ambientali di cui al Decreto C.A.M. per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento del 7 marzo 2012 costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le Stazioni Appaltanti sin dalla stesura dei documenti di gara per l‟applicazione del criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa.
Il loro mancato rispetto determina l‟annullamento del bando di gara, del capitolato e del disciplinare nelle parti corrispondenti, unitamente agli atti conseguenti (Tar Lombardia - Milano, sezione IV, sentenza numero 2178 del 4 ottobre 2022).

Il fatto
Una società partecipante ad una gara d‟appalto, da aggiudicarsi con il criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa, per il servizio di gestione calore, fornitura combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici comunali, classificatasi al quarto posto, ha impugnato la determinazione dirigenziale dell‟Ente locale con cui il medesimo ha aggiudicato l‟appalto ad una R.T.I., nonché tutti gli atti presupposti (determinazione di indizione della procedura, bando di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale d‟appalto), eccependo la falsa applicazione degli articoli 30, 34 e 71 del D.lgs. n. 50/2016, del D.M. 7 marzo 2012 e dell‟articolo 76, comma 1, della Direttiva 24/2014/UE.
Ciò, poiché a dire della ricorrente, la gara, perciò illegittima, avrebbe dovuto essere essere strutturata, diversamente da quanto avvenuto, come un appalto riconducibile al caso B del predetto Decreto Ministeriale.

La sentenza
Il Collegio, in linea con la pregressa giurisprudenza, ha accolto il ricorso e, per l‟effetto, ha annullato tutti gli atti di gara, osservando che:

  • l‟articolo 34 del D.Lgs. n. 50/2016:

- stabilisce al comma 1 che: “le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ...”;

- prevede al comma 2 che: “ i criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6”;

  • il „Piano d‟azione‟ è stato previsto dai commi 116 e 1127 della articolo 1 della L. n.
    296/2006, i quali prescrivono rispettivamente che:
    - … “Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di
    sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle
    amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:
    a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
    b) sostituzione delle fonti energetiche
    non rinnovabili con fonti rinnovabili;
    c) riduzione della produzione di rifiuti;
    d) riduzione delle emissioni inquinanti;
    e) riduzione dei rischi ambientali (comma 1126);
    - Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di sostenibilità ambientale da
    raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:
    a) arredi;
    b) materiali da costruzione;
    c) manutenzione delle strade;
    d) gestione del verde pubblico;
    e) illuminazione e riscaldamento;
    j) elettronica;
    g) tessile;
    h) cancelleria;
    i) ristorazione;
    l) materiali per l'igiene;
    m) trasporti”;

  • di conseguenza, così come già affermato dal Consiglio di Stato, sezione V, sentenza numero 6934 del 5 agosto 2022, si ha che “… i criteri ambientali minimi, individuati nel Decreto C.A.M., rappresentano gli strumenti per il perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione e devono essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l‟applicazione del criterio dell‟offerta
    economicamente più vantaggiosa”;
  • le disposizioni di cui al C.A.M., secondo quanto già stabilito dal Consiglio di Stato, sezione V, sentenza numero 972 del 3 febbraio 2021, “… non hanno natura meramente programmatica, ma costituiscono obblighi immediatamente cogenti per
    le Stazioni Appaltanti, come emerge con evidenza dal comma 3 dell‟art. 34 [del D.Lgs. n. 50/2006, n.d.r.], il quale stabilisce che l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione… ”;
  • premesso quanto sopra ed in ossequio al dettato normativo vigente, “… deve ritenersi che la Stazione Appaltante non solo era ed è obbligata a perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ma che a tanto doveva e deve procedere secondo le modalità ed i criteri ambientali minimi stabiliti dal più volte citato decreto ministeriale 7 marzo 2012 ...”;
  • conseguentemente ed infine, la Pa non può ricorrere (come invece accaduto nel caso di specie) a “… una procedura per l‟affidamento del servizio energia contenente elementi spuri rispetto a una delle due fattispecie disciplinate dal Decreto C.A.M., oppure dar luogo a una combinazione tra le stesse, creando in tal modo un tertium genus ...”.

    Considerazioni finali

    La sentenza in rassegna costituisce l‟ultima in ordine di tempo che la giurisprudenza amministrativa è stata chiamata a rendere rispetto ad una materia che pare piuttosto chiara circa la natura giuridica e la portata delle prescrizione legislative vigenti.
    Anche alla luce della decisione in commento, pare quindi agevole ricordare a tutte le Stazioni Appaltanti e a tutti gli operatori economici che:

  • il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi è obbligatorio dal primo all‟ultimo atto della procedura di gara;
  • solo l‟offerta di condizioni superiori a quelle minime può costituire criterio premiante in quanto variante migliorativa;
  • la Stazione Appaltante, non solo è obbligata a perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati dai Decreti C.A.M. di settore, ma deve anche procedere secondo le modalità attuative ed i criteri minimi colà stabiliti; e laddove, come nel caso trattato, siano rappresentate due fattispecie tra loro alternative, le Pa debbono considerare le stesse come soli modelli concreti che possono e devono essere utilizzati, non modelli ideali modificabili;
  • il rispetto delle specifiche tecniche dei criteri ambientali minimi e, più in generale, di questi ultimi considerati nella loro interezza, costituisce un requisito essenziale dei beni oggetto di procedure di gara, a pena dell‟esclusione dalla gara delle offerte non conformi, con notevole e del tutto inutile dispendio di risorse pubbliche ed anche private spese a partire dall‟adozione del bando di gara sino a giungere all‟aggiudicazione della stessa, al ricorso dell‟offerente che si ritiene leso dalla determinazione della Pa ritenuta irrispettosa delle norme vigenti in materia, ed all'intervento della magistratura chiamata a decidere la questione
 

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